La legge che disciplina gli antichi massaggi per la riflessologia plantare cinese e la scuola di Riflessologia Plantare cinese On Zon Su©.
Regolamentazione, legislazione e progetti di legge relativi alla Riflessologia Plantare Cinese On Zon Su
Legislazione in merito alle discipline bionaturali per il benessere della persona
Normative in riferimento alla riflessologia plantare cinese, alla riflessologia,
alla reflessologia plantare cinese On Zon Su
COSA DICE LA COSTITUZIONE:
a proposito della pratica della riflessologia plantare cinese on zon su e altre dbn in base alla legge vigente.
Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera”
La legge, però, con gli articoli Art. 2229 e l’Art. 348 del Codice Penale, tutela alcune professioni, ma in realtà, sono ben poche le professioni regolamentate mentre la maggior parte delle professioni non sono regolamentate e quindi libere. Infatti, Il fatto che non sono regolamentate, non implica però che siano vietate, in quanto anche queste (non regolamentate) sono tutelate dalla Costituzione che tutela con gli articoli sopracitati, sia l'iniziativa economica che il lavoro. La Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 149 del 2.2.1998 ritiene che se una professione non è regolamentata come la riflessologia plantare cinese On Zon Su, è libera da vincoli professionali regolamentati. La differenza tra l'operatore di riflessologia plantare cinese On Zon Su e le altre professioni regolamentate quali, medico, fisioterapista, farmacista, infermiere ed estetista è talmente grande che non lascia dubbi; l'attività di riflessologia plantare cinese On Zon Su non entra in conflitto con le regole delle altre professioni. Possiamo quindi dire che La Costituzione, La Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione tutelano l'eventuale espressione professionale dell'operatore On Zon Su, in quanto il loro lavoro (di riflessologia cinese On Zon Su) è specifico, univoco e peculiare e non può essere considerato rientrante fra le attività riservate e specifiche professioni regolamentate e registrate alla Camera di Commercio, in quanto l'operatore On Zon Su ha un approccio globale con la persona e non specifico con finalità terapeutiche o estetiche, utilizza tecniche e/o strumenti naturali e non apparecchiature mediche o estetiche. Il suo lavoro è inteso a valorizzare le risorse vitali del soggetto è non alla cura estetica o di malattie. Questo è valido per tutte le discipline Bionaturali contemplate dal CO.N.DIB.
La recente legge 14 gennaio 2013 n. 4 ha definitivamente riconosciuto queste attività di libera professione e intende regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli operatori shiatsu, gli osteopati, i riflessologi ecc. La nuova norma permette la costituzione di libere associazioni tra professionisti delimitando compiti e funzioni. Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme, compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal 10/02/2013: “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. “ Per i professionisti scatta quindi l’obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente gli estremi della presente legge.
Allo stato attuale, la figura professionale del"Riflessologo" che pratica la riflessologia Plantare cinese on zon su, è regolamentata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4, NON è quindi una figura professionale la cui attività è esercitabile in campo sanitario sotto la vigilanza della legge che regola il S.S.N., a meno che non si abbiano i requisiti professionali di legge (laurea in medicina, diploma di laurea in fisioterapia, diploma in massofisiokinesiapia,e comunque sempre sotto controllo medico e in strutture a norma di legge in materia di terapie fisiche).
Allo stato attuale non esiste una legge nazionale che riconosca scuole o enti abilitati a conferimento di diplomi o attestati che abilitino alla professione di riflessologo come terapista in quanto, come detto sopra tale figura sanitaria non esiste in campo sanitario pertanto non esiste una professione relativa regolamentata alla Camera di Commercio, ma esiste di fatto la pratica della riflessolgia plantare on zon su regolamentata ai sensi della legge n. 4 del 14-01-2013
L'attività di riflessologia plantare cinese non può essere considerata artigiana e non rientra di norma nella disciplina dell'attività di estetista.
A questo proposito l'attività della nostra scuola e dei singoli Operatori di riflessologia plantare cinese on zon su che operano con il nostro attestato, è regolata da un codice disciplinare e di autoregolamentazione interno che garantisce la preparazione professionale degli operatori e la qualità del servizio offerto a livello altamente professionale senza entrare in contrasto con le leggi vigenti e senza entrare inconflitto legale con le professioni sanitarie regolamentate dal S.S.N., con le professioni di estetista, e di artigiano, la nostra scuola prepara per l'attività di libera professione "Riflessologo" regolamentata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4.
A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI CORSI
di riflessologia plantare cinese on zon su in base alla legge vigente
Le uniche limitazioni sono: avere compiuto almeno 18 anni e avere buona conoscenza della lingua Italiana.
PER IL RESTO SONO APERTI A TUTTI!,al termine del corso è possibile aprire la partita IVA iscrivendosi all'AGENZIA DELLE ENTRATE come: "OPERATORE DELLE TECNICHE DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE" o come "OPERATORE DI ON ZON SU" o come "RIFLESSOLOGO" o come CONSULENTE IN RIFLESSOLOGIA PLANTARE
TIPO SOGGETTO: ..................DITTA INDIVIDUALE;TIPO ATTIVITA': .................."ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI INDIPENDENTI" (chiedere al commercialista il codice più appropriato). Non è possibile l'iscrizione alla Camera di Commercio proprio perché si tratta di attività professionale indipendente regolata dalla legge n. 4 del 14.01.2013
APPLICAZIONI LEGALI DELLA PROFESSIONE OPERATORE ON ZON SU
che pratica la riflessologia plantare cinese on zon su in base alla legge vigente
Attualmente, per legge, con l'attestato di frequenza della nostra scuola, è possibile operare nel campo della riflessologia plantare cinese on zon su nei seguenti settori:
- 1) BENESSERE............................DA TUTTI, Presso centri benessere,locali privati, erboristerie, centri termali, hotel ecc. come pratica igienico preventiva per il benessere. In questo contesto, è molto richiesta la riflessologia plantare cinese on zon su e può essere praticata senza finalità terapeutiche e senza i requisiti professionali sanitari, in quanto l'applicazione viene fatta in ambito fisiologico per il benessere della persona e non patologico.
- 2)SOCIALE..................................DA TUTTI, in sedute individuali, organizzando gruppi di pratica tra operatori di riflessologia plantare cinese on zon su, presso palestre, centri benessere, locali privati ecc. Questo a scopo di migliorare la relazione, la comunicazione non verbale, come pratica di meditazione, per l'igiene preventiva e come pratica di lunga vita, per il benessere psicofisico, anche in questo caso non ci sono finalità terapeutiche ma igienico preventive in ambito fisiologico e non patologico.
- 3) FAMIGLIARE.........................DA TUTTI, per migliorare il rapporto e la comunicazione famigliare, infatti, la riflessologia plantare cinese on zon su è molto utile e gradita ai bambini, aiuta il rilassamento, da conforto, calore e attenzione, è utile ai genitori e figli, è un'esperienza di contatto affettivo, non ha controindicazioni particolari e/o effetti indesiderati, favorisce uno stato di benessere al bambino e al genitore. Utilizzato in questo campo non ha chiaramente finalità terapeutiche.
- 4)CULTURALE...........................DA TUTTI, come approfondimento della propria cultura personale, attraverso la conoscenza di antiche tradizioni e arti popolari di altri paesi, momenti di confronto e scambio di esperienze.
- 5)SANITARIO (con finalità terapeutiche in ambito patologico)..... SOLO da personale sanitario che si prende la responsabilità personale di applicare tale metodo come terapia, tale figura dovrà essere diplomato, e operante sotto il controllo del SSN. Per esempio medici che vogliono imparare e sperimentare il metodo come terapia non convenzionale o per informazioni al fine di valutarne l'efficacia; fisioterapisti, masso fisioterapisti che possono per legge operare, ma sempre sotto controllo medico, e in strutture per le terapie fisiche con direttore sanitario, e a norma di legge come dimensione, servizi, barriere architettoniche, luminosità ecc. ecc.). La riflessologia plantare cinese on zon su potrebbe essere studiata anche per fini terapeutici da personale specializzato.
- 6)PARASANITARIO (con finalità compatibili con proprie competenze professionali)
- 7) ESTETICO...............................presso centri estetici autorizzati e a norma di legge la riflessologia plantare cinese on zon su può essere praticata da personale con diploma di estetista. Anche in questo caso il trattamento non può avere impostazione e finalità terapeutiche, ma solamente per scopi estetici.
REGOLAMENTI COMUNALI INIZIO ATTIVITA'
in base alla legge vigente
La sopracitata legge n. 4 del 14.01.2013 che regolamenta la libera attività professionale di riflessologo non esclude che la relativa attività sia disciplinata da appositi regolamenti comunali. Qualora, però, il Comune non disponga di una sua specifica disciplina, l’apertura di esercizi che propongono massaggi e trattamenti finalizzati a recare giovamento al corpo – non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a quello delle pratiche fisioterapiche , deve essere considerata libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né subordinata all’ottenimento di alcun provvedimento di autorizzazione. Peraltro, l’assenza di norme specifiche, così come di disposizioni regolamentari comunali, non esclude che il soggetto interessato ad avviare tale attività possa chiedere al Servizio di Igiene pubblica dell’Asl competente un parere (parere “facoltativo”) in ordine a requisiti di carattere igienico – sanitario dei locali.
Seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme, compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).
ELENCO DISCIPLINE PRATICHE MEDICHE (ATTUALI E/O IN PROPOSTA DI LEGGE)
che non sono considerate Discipline Bionaturali Per il benessere della persona nei progetti di legge
Elenco delle discipline rientranti nelle pratiche mediche, secondo la proposta di legge A.C. 137 e unificate che NON SONO CONTEMPLABILI nelle DISCIPLINE BIO-NATURALI e quindi non di competenza delle strutture che si interessano di Discipline Bionaturali per il benessere.
AGOPUNTURA - FITOTERAPIA - MEDICINA OMEOPATICA- OMOTOSSICOLOGIA - MEDICINA ANTROPOSOFICA - FARMACOTERAPIA TRADIZIONALE CINESE - AYURVEDA - MEDICINA TRADIZIONALE TIBETANA - MEDICINA MANUALE - CHIROPRATICA - OSTEOPATIA.
Il presente documento è riferito alla legge vigente alla data del Giovedì 11Giugno 2011 COORDINAMENTO NAZIONALE DBN
COORDINAMENTO NAZIONALE DBN
Per informazioni sullo stato legislativo relativo alle Discipline Bio Naturali Per il Benesseresi può visitare il seguente sito: http://www.discipline-bionaturali.it